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Tribunale di Spoleto - Ministero della Giustizia

Tribunale di Spoleto
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Il Ministero della Giustizia, in applicazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, ha attivato il Portale dei Servizi Telematici - P.S.T., volto a rendere disponibili i servizi per la consultazione delle informazioni relative ai procedimenti civili presso un ufficio giudiziario.

Occorre che il minore sia residente in uno dei comuni di competenza del Tribunale indicati al seguente link: Competenza territoriale - Tribunale di Spoleto

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, ove esistenti, devono inviare la propria richiesta al Giudice Tutelare attraverso l'email giudicetutelare.tribunale.spoleto@giustizia.it. Non occorre il patrocinio di un avvocato. E' necessario il pagamento di € 27,00 effettuabile al link PagoPA (selezionare la voce: contributo unificato/diritti di canceleria). La ricevuta del pagamento va inviata per email insieme all'istanza.

 

La competenza del Tribunale di Spoleto sussiste ove il defunto avesse come ultima residenza uno dei comuni indicati al seguente link: Competenza territoriale - Tribunale di Spoleto

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER REDIGERE UNA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO INVIARE UN'EMAIL A: GIUDICETUTELARE.TRIBUNALE.SPOLETO@GIUSTIZIA.IT

I documenti necessari ai fini dell'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO sono:

documento di identità e codice fiscale dell’accettante

eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare se l’accettante è minore o incapace

codice fiscale del defunto

certificato di morte del defunto IN ORIGINALE

n. 1 cd vuoto per la trascrizione

n. 1 busta affrancata

Per quanto concerne i pagamenti (NB: I pagamenti si riferiscono ad ogni singolo verbale di accettazione da redigere, a prescindere dai soggetti che accettano):

tassa per la Conservatoria da pagare tramite F24 è pari ad € 294,00. Sono necessari i codici che forniremo all'utente in sede di formalizzazione del verbale.

n.2 marche da bollo cartacee ognuna di € 16,00

n.1 pagamento di € 11,80 (effettuabile al link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp) per la copia conforme dell’accettazione che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate (all’appuntamento deve essere prodotta la ricevuta del pagamento);

eventuale n.1 pagamento di € 11,80 (sempre effettuabile al link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp producendo la ricevuta) per ogni autorizzazione emessa dal Giudice Tutelare di Spoleto riferita a minori o incapaci delle quali non si produca autonomamente la copia conforme.

 

NB: LE COPIE DEI VERBALI POSSONO ESSERE RICHIESTE DOPO 30 GIORNI DALLA FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO ALL'INDIRIZZO: GIUDICETUTELARE.TRIBUNALE.SPOLETO@GIUSTIZIA.IT

La competenza del Tribunale di Spoleto sussiste ove il defunto avesse come ultima residenza uno dei comuni indicati al seguente link: Competenza territoriale - Tribunale di Spoleto

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER REDIGERE UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'EREDITA' INVIARE UN'EMAIL A: BARBARA.MARINANGELI@GIUSTIZIA.IT

I documenti necessari ai fini della RINUNCIA sono:

Marca da bollo cartacea da 16,00 euro; 

Versamento su modello F23 di euro 200,00 (se si è in più di uno a rinunciare il versamento è sempre di € 200 e va indicato un solo nominativo per i rinuncianti, è indifferente quale); 

Documento di riconoscimento non scaduto e codice fiscale di chi rinuncia; 

Certificato di morte e codice fiscale del defunto. 

Autorizzazione del Giudice Tutelare per i minori/gli incapaci (vedi sezione dedicata "autorizzazioni del Giudice Tutelare")

Eventuale testamento.

In allegato il fac-simile per completare il modello F23.

NB: LE COPIE DEI VERBALI POSSONO ESSERE RICHIESTE DOPO 30 GIORNI DALLA FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO ALL'INDIRIZZO: GIUDICETUTELARE.TRIBUNALE.SPOLETO@GIUSTIZIA.IT

Lista degli allegati"

Allegati

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER ASSEVERARE UNA PERIZIA INVIARE UN'EMAIL ALL'INDIRIZZO BARBARA.MARINANGELI@GIUSTIZIA.IT

La modulistica relativa alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione è reperibile nella sezione: Il Tribunale - Uffici e cancellerie - Area Civile - Cancelelria Volontria Giurisdizione

Nuove modalità di deposito delle istanze presso la cancelleria della volontaria giurisdizione.

Si informa l’utenza che le istanze vanno presentate in cancelleria in una delle seguenti modalità:

  • accedendo in cancelleria personalmente (o delegando qualcuno al deposito),
  • per posta semplice/raccomandata
  • via pec.

Gli avvocati sono tenuti al deposito telematico.

Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate da copia del documento di identità del soggetto istante.

In caso di soggetto delegato, occorrerà la copia del documento sia del delegato che del delegante.

Non potranno essere accettate istanze presentate in modalità diversa rispetto a quelle sopra indicate (ad esempio presentate via mail e/o senza allegazione del documento di identità).

Si comunica che, in ausilio all’utenza, sul sito internet istituzione del tribunale, nella sezione dedicata alla volontaria giurisdizione, sono presenti una serie di modelli da utilizzare come facsimile (Area Civile - Tribunale di Spoleto (giustizia.it)).

Le istanze vanno presentate in cancelleria in una delle seguenti modalità:

  • accedendo in cancelleria personalmente (o delegando qualcuno al deposito),
  • per posta semplice/raccomandata
  • via pec.

Gli avvocati sono tenuti al deposito telematico.

Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate da copia del documento di identità del soggetto istante.

In caso di soggetto delegato, occorrerà la copia del documento sia del delegato che del delegante.

Non potranno essere accettate istanze presentate in modalità diversa rispetto a quelle sopra indicate (ad esempio presentate via mail e/o senza allegazione del documento di identità).


L’ultimo domicilio del de cuius (defunto) determina la competenza in materia di successione. Il Tribunale di Spoleto, pertanto, è competente quando il domicilio era stabilito in uno dei comuni del Circondario del Tribunale di Spoleto.

L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico‐patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. Affinché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso. La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.

L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale di riferimento dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si è nel possesso dei beni.

Per chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare:

  1. Ricorso al Presidente del Tribunale o al Giudice Delegato alle successioni con relativa nota di iscrizione; 
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione e recapiti delle persone che devono assistere all'inventario, che può essere effettuata o in Comune o in cancelleria all'atto della presentazione del ricorso;
  3. Copia dell’accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede o copia del testamento nel caso di erede testamentario quando l'inventario precede l'accettazione.

NB. Se le persone che devono assistere all'inventario non hanno residenza e domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Tivoli è obbligatorio chiedere la nomina di un notaio che le rappresenta.

NB. Nel ricorso devono essere presenti i recapiti (telefono e indirizzo e-mail) del ricorrente.


Spese da sostenere

  • Ricevuta del pagamento telematico di € 98.00 con causale "contributo unificato" di € 98,00;
  • Non è dovuto il contributo unificato se l’inventario è redatto nell’interesse esclusivo di un minore, un interdetto, un inabilitato).
  • Ricevuta del pagamento telematico di € 27.00, con causale "diritti di cancelleria"
  • Il verbale di inventario è soggetto al bollo da € 16,00. Una marca da bollo da € 16.00 dovrà essere consegnata al cancelliere incaricato prima della firma del verbale 
  • Il verbale di inventario è soggetto al pagamento dell'imposta di registro di € 200,00 tramite il modello F23 e dovrà essere consegnato al cancellerie incaricato della redazione prima della firma del verbale. 
  • Al Cancelliere incaricato per la redazione dell’inventario è dovuto un compenso giornaliero. Il compenso viene liquidato dal giudice in base alla qualifica rivestita dall’incaricato. Oltre al compenso orario, spetta all’incaricato, il rimborso delle spese sostenute, pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio ed eventuali spese per autostrada sostenute. La scelta dell'incaricato è a discrezione esclusiva del Giudice. La durata delle operazioni per redigere l'inventario non è prevedibile.

Tabella delle tariffe orarie (orario feriale)

Terza area - ex F3 17,40
Terza area - ex F1 15,78
Seconda area - ex F1 12,98

Documentazione da allegare all'istanza:

1) Certificato di morte del de cuius;
2) Certificato di residenza in vita del de cuius;
3) Copia del documento valido di riconoscimento del richiedente la nomina del cancelliere;
4) Copia del certificato di residenza dell’accettante o degli accettanti l’eredità;
5) Dichiarazione proveniente dall’accettante con la quale si dovrà indicare se egli sia nel possesso dei beni ereditari (in questo caso, infatti, vige il termine di tre mesi per la redazione dell’inventario ai sensi dell’art. 485 c.c.);
6) Visura catastale per soggetto relativa all’intero territorio nazionale a nome del de cuius;
7) visure catastali aggiornate degli immobili di proprietà del de cuius;
8) “certificazione di consistenza” rilasciato da banca/posta alla data del decesso (per la posta la denominazione di tale certificazione è “dichiarazione di credito”), con indicazione di eventuali diverse forme di deposito presso Istituti bancari, certificazioni dei predetti Istituti relativa a rapporti finanziari intrattenuti in vita dal de cuius;
9) Indicazione della esistenza di beni mobili da sottoporre ad inventario presenti nell’ultimo domicilio del de cuius o in altri precedenti domicili e loro ubicazione;
10) copia del libretto di circolazione ovvero certificato PRA se il de cuius era proprietaria di autoveicoli o motoveicoli (e indicazione del nome commerciale/cilindrata del modello);
11) copia di eventuali polizze sottoscritte dal de cuius se produttive di reddito, che prevedano piani di accumulo o altre forme di investimento;
12) copia di eventuali mutui stipulati dal de cuius con piano di ammortamento da cui risultino le somme ancora da versare, o comunque di eventuali passività a carico della eredità e specificazione delle stesse, ove esistenti;

13) copia di ogni documento utile attestanti sia le attività che le passività (es. dichiarazioni di INPS o datore di lavoro che annunciano futuri versamenti di arretrati e TFR ovvero fatture, utenze, oneri contributivi e cartelle esattoriali non pagate);
14) certificazione dei “carichi pendenti” rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, riguardante le imposte dirette e indirette, IVA e altre tasse indirette (in caso di assenza di debiti, l’Agenzia delle Entrate rilascia, una certificazione “negativa”);
15) certificazione della “situazione debitoria” rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardante eventuali debiti verso enti locali e territoriali per tasse e imposte locali (comunali, provinciali, regionali ecc.)
16) se da parte vostra vi è assoluta certezza sull’inesistenza di debiti
17) nei confronti dell'Erario, le predette certificazioni dell’Agenzia delle Entrate si possono omettere ma, in luogo delle stesse, è necessaria una vostra autocertificazione “di assenza di debiti”;
18) se sussistono beni preziosi (gioielli, argenteria di valore, quadri d’autore, pellicce, mobili di antiquariato, collezioni filateliche/numismatiche di valore ecc.) è necessario allegare una dichiarazione firmata da un perito di vostra fiducia (corredata da foto degli oggetti) con cui viene indicato il valore, pezzo per pezzo;
19) per l’arredo di uso comune e gli oggetti di uso quotidiano è sufficiente fornire le foto (anche solo il file in formato JPG o PDF) stanza per stanza con relativa sintetica descrizione;
20) se il de cuius era socio di una società: visura camerale e relazione del commercialista da cui emerga la situazione patrimoniale al momento del decesso;
21) se il de cuius ha lasciato un testamento, è necessario allegare copia dello stesso.
22) Nominativo di un tecnico di fiducia che dovrà essere incaricato per la stima del valore dei beni, il quale – previa esibizione del documento di riconoscimento - dovrà prestare giuramento dinnanzi al Cancelliere al momento della redazione dell’inventario e procedere alla indicazione/stima del valore dei beni da inventariare nel medesimo contesto.

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